arbitro_calcio_cartoonLa gara Pro Vasto-Recanatese è stata affidata alla direzione del signor Federico La penna di Roma, coadiuvato dagli assistenti Fraboni e D’Annibale, sempre di Roma.

Nessuno squalificato nelle fila del Vasto e della Recanatese, mentre il Giudice Sportivo si è pronunciato sul caso Trivento.

 

GARA DEL 28 SETTEMBRE 2008 ATLETICO TRIVENTO – RENATO CURI ANGOLANA

Il Giudice Sportivo,

- Visti gli atti relativi alla gara di cui in oggetto;

- Rilevato che, con comunicazione in data 26/09/2008, il Comitato Interregionale ha

disposto l’annullamento della gara non avendo la Atletico Trivento reperito altra struttura

in luogo del proprio impianto non ancora adeguato alla vigente regolamentazione;

- Rilevato che la società Atletico Trivento aveva tempestivamente provveduto ad ottenere

la disponibilità, per il 28/09/2008, di altro impianto e precisamente del campo di calcio “Le

Piave” sito in Isernia;

- Rilevato che la società Renato Curi Angolana aveva manifestata la propria adesione a

che la gara si fosse disputata presso il detto impianto;

- Rilevato che la Prefettura di Isernia in considerazione della concomitanza di numerose

altre manifestazioni richiedenti l’impiego massiccio delle Forze dell’Ordine, aveva

disposto il divieto di disputa dell’incontro presso lo stadio “Le Piane” per la impossibilità di

assicurare un adeguato servizio di Ordine Pubblico;

- Rilevato che detto provvedimento è stato notificato alla Atletico Trivento alle ore 15,00

del 25/09/2008;

- Ritenuto che il provvedimento della Prefettura di Isernia fa riferimento a circostanze

obbiettivamente non conosciute dalla Atletico Triveneto;

- Ritenuto che le circostanze di fatto, (concomitanza di altre manifestazioni ed

impossibilità di assicurare adeguato servizio d’ordine), poste a fondamento del

provvedimento del Prefetto di Isernia, non erano in alcun modo prevedibili dalla società,

atteso il brevissimo lasso di tempo a disposizione dell’Atletico Trivento per trovare

soluzioni alternative;

- Ritenuto, pertanto, che la gara non si è disputata a causa di un evento che costituisce

ipotesi di forza maggiore, consistente nell’ordinanza del Prefetto e, pochissimi giorni

prima della gara, ha vietato la utilizzabilità del campo di Isernia;

- Letti gli artt. 55 e56 delle NOIF

PQM

Dispone che la gara di cui all’oggetto venga recuperata con le modalità fissate dal Comitato

Interregionale.