PORTO RECANATI -  Da parte del sindaco Michelini è stata emessa la seguente ordinanza:

Premesso:
- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con l'approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;
- che in paese appare sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il cui abuso potrebbe sfociare in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale potendo ingenerare situazioni che determinano schiamazzi, risse, violenze mettendo a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecando molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici;ordimike
tenuto conto:
- che l’art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed in particolare il comma 5 che stabilisce che: "…omissis… le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ";
- che il D.M. Interno 5 agosto 2008, in ordine all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- che l’art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 il quale stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
Considerato che:
- nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, potrebbero essere abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi;
- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, potrebbero costituire fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità nonché la salute pubblica;
Considerato, pertanto:
- che è opportuno prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- che è necessario prevenire il fenomeno dell'abuso di alcolici, per il conseguente danno alla salute degli interessati e prevenire emergenze di carattere sanitario a livello locale;
- che è pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- che tali misure si inseriscono in un quadro in complessiva evoluzione, finalizzato a colpire in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività, e dall’altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte delle istituzioni competenti;
- che tale quadro in evoluzione comprende anche specifici interventi sanzionatori nell’ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni con interventi di carattere amministrativo e sociale;
- che è necessario dare attuazione alle misure previste dalla presente ordinanza con decorrenza immediata e fino al 27 Ottobre 2024;
ORDINA
A far data dalla emanazione della presente Ordinanza e sino al 27 Ottobre 2024:
il DIVIETO, dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, di ogni forma di vendita per asporto(sia in forma fissa che in forma ambulante) di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e/o di alluminio. (Le bevande alcoliche e analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere acquistate per asporto ma solamente se contenute in bicchieri monouso e biodegradabili);
il DIVIETO, dalle ore 02.00 e sino alle ore 06.00 del giorno seguente, di ogni forma di vendita per asporto di bevande alcoliche (sia in forma fissa che in forma ambulante). (Le bevande analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere acquistate per asporto ma solamente se contenute in bicchieri monouso e biodegradabili);
il DIVIETO, dalle ore 02.00 e sino alle ore 06.00 del giorno seguente, di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree date in concessione agli stessi. (Le bevande analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere detenute e consumate solamente se contenute in bicchieri monouso e biodegradabili);
il DIVIETO di esercitare il gioco del calcio in tutte le Piazze pubbliche e pubbliche vie, così come già disposto dall’art.18 lett. b) del Regolamento di Polizia Urbana;
STABILISCE
- che nel caso di violazione del presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell’art.7-bis del D.lgs. n. 267/2000.