Nota dell’Amministrazione Comunale

a-spasso-con-il-caneL’ordinanza che entrerà in vigore il 16 agosto punta a responsabilizzare i proprietari dei cani per avere sempre una città pulita ed accogliente. L’obbligo di portare con se un sacchetto per raccogliere le feci dei cani è necessario per l’atteggiamento poco rispettoso di alcuni, a volte molti, che consentono agli animali di defecare dappertutto. Protestano i cittadini che passeggiano lungo la circonvallazione, protestano i turisti che affollano la zona leopardiana e che in alcuni casi hanno minacciato denunce per essersi trovati davanti cani di grossa taglia lasciati incustoditi che hanno spaventato bambini. Abbiamo informato tutti i proprietari di cani a Recanati, abbiamo sistemato cestini e distributori di sacchetti lungo l’intera circonvallazione. Da fine agosto scatteranno i controlli da parte dei Vigili Urbani, in un primo momento per informare ulteriormente, quindi per sanzionare chi non collabora. Per quanto riguarda gli spazi da interdire ai cani è in vigore da anni il divieto relativo ai Giardini Pubblici. Per quanto riguarda altri spazi valuteremo insieme alle associazioni ed ai singoli cittadini che vogliono contribuire al nostro obiettivo di rendere più pulita la città di Recanati. Occorre trovare un’area dove i cani possano correre liberamente (stabiliamo insieme quale), bisogna rilanciare l’attività del canile di Montefiore mettendo a posto il boschetto e coinvolgendo le scuole per adozioni responsabili, valuteremo insieme quali aree interdire completamente o dove consentire l’ingresso a guinzaglio o con la museruola (verranno apposti specifici cartelli come prevede l’ordinanza). In attesa di questo ragionamento l’ordinanza verrà applicata esclusivamente per il possesso dei sacchetti.

Intanto viene emanata una nuova ordinanza che corregge la precedente. Il nuovo testo.

Oggetto: Integrazione e modifica della precedente Ordinanza n. 125 emanata in data 23 Luglio 2010 ad oggetto: “ Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani ( G. U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 125 in data 23 Luglio 2010 avente ad oggetto “ Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani ( G.U. Serie Generale n. 68 del 23 Marzo 2009”  emanata a seguito di reiterate segnalazioni e lamentele, inoltrate all’Amministrazione Comunale,  che stigmatizzavano il comportamento scorretto di molti proprietari o detentori di cani in merito alla conduzione degli stessi, per l’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento e perché i cani spesso non sono custoditi con le debite cautele, con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza delle persone;

Preso atto che in detta Ordinanza, al punto 1) lettera e) si sanciva “ il divieto di ingresso dei cani nei giardini pubblici comunali, ove non espressamente vietato con specifiche indicazioni”;

Rilevato che tale prescrizione risulta derivante da un refuso letterale, in quanto chiaramente contraddittoria;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a modificare, oltre ad alcuni richiami di dettaglio, l’espressione letterale soprariportata mediante integrazione della lettera e) del numero 1) dell’Ordinanza n. 125 del 23 Luglio 2010 che assumerà, nel nuovo testo, il seguente tenore letterale: “ è vietato l’ingresso ai  cani nei giardini pubblici comunali, ove espressamente indicato  sulla base di  specifiche prescrizioni. In ogni caso, l’ingresso dovrà essere garantito conformemente alle modalità descritte  sull’apposita segnaletica ( es: con/senza guinzaglio)”;

Visto :

il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320;cartello_cani

la legge 14.08.91, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

la legge 23.1278, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

il D.Lgs. 31.03.98, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli ee.ll., …);

la legge della Regione Marche 20.01.97, n. 10, recante «Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.» e successive modifiche ed integrazioni;

l’ordinanza contingibile ed urgente concernente l’identificazione e la registrazione della popolazione canina, emanata in data 6 agosto 2008 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

l’ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, emanata in data 3 marzo 2009 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

l’ordinanza contingibile ed urgente emanata in data 16 Luglio 2009 da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante  le misure atte a garantire la tutela ed il benessere degli animali d’affezione ;

il T.U.delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con D.Lgs.18.08.00, n. 267, e s.m.i.;

gli articoli 650 e 727 del codice penale;

ORDINA

1) Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali, più dettagliatamente descritti nelle richiamate disposizioni di legge:

a) adottare ogni utile accorgimento per assicurare il benessere, l’igiene e la salute dell’animale;

b) provvedere a far identificare e registrare l’animale ai fini di anagrafe canina presso il competente Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria;

c) utilizzare obbligatoriamente idonea museruola e/o il guinzaglio per i cani quando si trovano all’aperto o in luogo aperto al pubblico;

d) provvedere a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza. La detenzione di paletta (o di ogni altro mezzo sostitutivo adatto per la raccolta degli escrementi) e del sacchetto o altro contenitore sono obbligatori fin dal momento dell’accompagnamento dei cani sui luoghi pubblici. L’obbligo di cui al presente punto sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardini o altro) dell’intero territorio comunale.

e) è vietato l’ingresso ai cani nei giardini pubblici comunali, ove espressamente indicato  sulla base di  specifiche prescrizioni. In ogni caso, l’ingresso dovrà essere garantito conformemente alle modalità descritte  sull’apposita segnaletica ( es: con/senza guinzaglio).

2) I cani trovati vaganti e senza museruola saranno catturati e custoditi presso il canile convenzionato. Se privi di identificazione sarà applicato il prescritto microchip e si provvederà all’iscrizione all’anagrafe canina. Il proprietario che intende riscattare l’animale catturato deve rimborsare al Comune le spese sostenute. Nel caso il cane sia risultato non identificato e registrato in anagrafe, il proprietario sarà soggetto alle sanzioni previste.

3) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle suddette disposizioni e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

4) Salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni previste in normative specifiche, per le violazioni delle disposizioni del presente atto saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell’art. 7-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel testo modificato dall’art. 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116.

5) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, utilizzati per servizio, dei cani-guida che accompagnano i non vedenti, dei cani utilizzati per la conduzione delle greggi e per la guardia di case rurali, fermo restando l’obbligo della registrazione in anagrafe canina e dell’effettivo controllo da parte del proprietario-conduttore.

6) Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria locale, al Comando Stazione Carabinieri di Recanati e all’Ufficio di Polizia Municipale.

7) Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all’osservanza della presente ordinanza.

8) Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

9) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, che modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

10) La presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.