Si mobilitano l’Associazione Amici degli Animali di Recanati e la delegazione recanatese della sezione ANTA di Civitanova Marche per  protestare e cercare di dissuadere  il Sindaco di Recanati a porre in essere il divieto di transito dei cani in tutti i giardini pubblici di Recanati.

Con una lettera che sta viaggiando i vari modi, Elsa Frogioni, presidente degli Amici Animali, chiede che la stessa sia sostenuta con una firma. Alla fine tutte saranno inviate agli amministratori affinchè anche gli animali possano fruire dei parchi cittadini.

Il testo della lettera, indirizzata anche al Prefetto

Desideriamo inoltrare il nostro dissenso in merito all’art 1 comma e dell’ordinanza comunale n°125

Oggetto: tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (G.U. Serie Generale n.68 del 23/03/2009)…che recita “ è vietato l’ingresso dei cani nei giardini pubblici comunali, ove non espressamente custodito con specifiche indicazioni”. In merito a tale divieto teniamo a sottolineare che:

•Il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 1954 che, all’art. 83, prescrive: “ c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto”

• Il DPR sopra citato vieta espressamente l'accesso ai cani solo nei teatri/cinema, negli ospedali/luoghi di cura (a meno che non si applichi la pet therapy), nei luoghi di culto.

• un divieto di accesso ai cani alle aree verdi appare quindi del tutto privo di fondamento normativo.

• A tale proposito, in un caso del tutto analogo, in cui il sindaco di Treviso ha tentato di vietare l’accesso ai cani ad alcune zone della città, il TAR del Veneto si è espresso annullando tale ordinanza; nel dichiarare la suddetta ordinanza illegittima,ha infatti rilevato che “Il provvedimento, con il quale è stato fatto divieto ai proprietari ed ai detentori di cani, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (…) di condurre lo stesso in particolari località": vìola i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall’ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città..”

Altra deliberazione … Il TAR regionale di Bari con sentenza n°3005/2008  ha infatti accolto il ricorso delle associazioni animaliste contro il Comune di Corato (BA), nella disputa nata attorno l’ordinanza che vietava di condurre cani in piazza dei Bambini. I giudici amministrativi baresi, dopo aver stabilito l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal Comune di Corato che contestava l’ammissibilità del ricorso per la carenza di interesse ad agire da parte delle associazioni ricorrenti, ha stabilito che «l’ordinanza si pone quale atto limitativo della libertà dei proprietari e possessori dei cani posti in condizione di non accedere alla zona interdetta, sita nel centro storico del Comune, oltreché quale atto in contrasto con gli obiettivi e le finalità delle associazioni medesime».
(…) «Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti [...] - permette anche l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari. Tuttavia il potere extra ordinem ivi previsto presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, e, dall'altro, una situazione eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento.
L'ordinanza contingibile ed urgente non può, pertanto, essere utilizzata per soddisfare esigenze che siano invece prevedibili ed ordinarie

Sotto altri profili, si verrebbe a delineare una disparità di trattamento tra cittadini proprietari di cani e non proprietari di cani, anche secondo l’art. 3 della Costituzione.

Infine, ma non da ultimo, si intende sollecitare l’attenzione sulla circostanza che il divieto non debba riguardare l’accesso dei cani in sé, ma semmai l’accesso ai proprietari di cani che accompagnano i loro animali senza paletta e sacchetto. Altrimenti, sarebbe come vietare la circolazione di tutte le autovetture perché tanto TUTTE possono facilmente superare tutti i limiti di velocità giustamente imposti per la sicurezza della circolazione.

Condividiamo, invece, pienamente le Sue iniziative di promuovere incontri finalizzati alla formazione dei proprietari di cani, come peraltro già calendarizzato.