Nota del comune
RECANATI - Molto si e' scritto nei giorni scorsi sugli organi di stampa in relazione al distacco delle utenze Astea subito dal Centro Mondiale della Poesia (nella foto) che avrebbe visto coinvolta come diretta interessata la Civica Scuola di Musica che all'interno delle strutture del Centro esercita la propria attivita'.
Si e' parlato di gravi disagi per gli insegnanti e gli studenti. Disagi definiti minimi dal direttore della Scuola Civica Ermanno Beccacece, che e' rimasto sempre in contatto con l'Amministrazione sino alla risoluzione del problema.
Una soluzione rapida secondo Beccacece - " Grazie al pronto intervento del Comune che in circa un' ora ha posto fine all'inconveniente".
L'Amministrazione Comunale e' vicina alla Scuola Civica e ne esalta la splendida e qualificatissima attivita', tanto da aver incrementato a suo favore in questi ultimi due anni il contributo annuo a lei destinato. Relativamente alle utenze il Comune ha sempre dichiarato ai vari rappresentanti del Centro Mondiale di volersene fare carico da subito chiedendo l'intestazione diretta dei contatori.
Un'intestazione che il Consiglio di Amministrazione del Centro Mondiale Della Poesia non ha mai voluto concedere assumendosi indirettamente la responsabilita' delle fatture Astea.
Ad essere moroso dunque e' il Centro Mondiale Della Poesia, al quale abbiamo proposto, in questi anni, molteplici soluzioni per uscire dalla situazione critica, spesso ritenute congrue dal Presidente stesso del Centro, ricevendo pero' poi continui rifiuti dal Consiglio di Amministrazione.
Non e' corretto sostenere dunque che alla radice del problema ci sia il mancato versamento del contributo annuo cosi come stabilito dalla vecchia convenzione tra Comune e Centro Mondiale perche' l'Amministrazione si e' mossa sempre nella direzione del proporre soluzioni partendo proprio dall'assunto che la stessa Convenzione fosse nulla.
La buona volonta' pero' e' necessaria da ambo i fronti e va sottolineato con rammarico che mentre abbiamo riscontrato un grande spirito collaborativo sia da parte della Presidente Fabiana Cacciapuoti che del Vice Presidente Vanni Leopardi, molto più difficoltoso e' stato il rapporto con il resto del Consiglio di Amministrazione. Resta naturalmente piena la nostra disponibilita' a costruire percorsi positivi secondo criteri di chiarezza e trasparenza e con il fermo obiettivo di una crescita effettiva della citta'.
Allegato del comune n. 1
Al Presidente Centro Mondiale della Poesia, Fabiana Cacciapuoti (nella foto)
Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa ed alle riunioni avute per ribadire la volontà del Comune, nel rispetto ovviamente degli ambiti di legge, di trovare possibili soluzioni che permettano di instaurare un corretto rapporto con Codesto Centro. A tale riguardo si allega copia di accordo procedimentale il cui spirito è quello di far fronte alle necessità di codesta Associazione, garantire la qualità del servizio culturale nel rispetto però dei tempi e modi che la legge fissa in modo inderogabile. Si fa notare che la proposta prevede un sostegno economico in Vs favore superiore alla precedente convenzione, vuoi per le spese continuative vuoi per la ristrutturazione dell’ala ad uso esclusivo dell’Associazione. La stessa proposta rimodula l’uso dell’immobile Santo Stefano (demanio comunale) in modo da soddisfare sia le esigenze pubbliche dell’ente sia quelle di Codesta Associazione che svolge un’attività di interesse ed utilità pubblica nell’ambito culturale, promuovendo la cultura della poesia ed in particolare contribuendo a far conoscere Giacomo Leopardi nel mondo. Qualora la presente proposta non sia accettata entro 30 giorni, la stessa si intende non più valida. IL SINDACO Francesco Fiordomo
Allegato del comune n. 2
.... (omissis) ..... Premesso che tra il Comune di Recanati ed Il Centro Mondiale della Poesia (nella foto il logo) sono state stipulate due Convenzioni mediante cui sono stati disciplinati, rispettivamente, la concessione in uso a favore dell’Associazione dei locali dell’ ex Monastero S Stefano e dell’orto annesso e la corresponsione di un contributo, in ragione annua, pari ad euro 77.500,00 (settantasettemilavirgolacinquecento) per la durata di trenta anni;
tali Convenzioni, entrambe rubricate sotto il numero di Repertorio 2533 del 04.02.2004 vengono allegate, in unica fascicolazione al presente atto sotto la lettera “A”, presane visione ed omessane la lettura;
che i locali unitamente al giardino/orto, oggetto della suddetta convenzione, risultano meglio identificati nelle tre planimetrie allegate (planimetrie n.ri 1-2-3) le quali, previa sottoscrizione delle parti, al presente atto si allegano sotto la lettera “B”, presane visione ed omessane la lettura;
che, in data 1° Settembre 2009 con Verbale di consegna prot. n. 27610, detti locali venivano parzialmente riconsegnati d’urgenza alla parte Concedente in conseguenza all’insorgere di ragioni connesse all’improrogabile urgenza di poter consentire il proseguimento dell’attività didattica e scolastica nelle more della messa a norma dell’edificio Palazzo Venieri;
che in data 02.11.2009 con nota prot. n. 35125 il Comune di Recanati evidenziava, in relazione alle citate Convenzioni, le infradescritte criticità:
a) superamento del limite novennale sancito in tema di durata di contratti e/o convenzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 12 del R.D. 2440/1923;
b) sottoposizione a vincolo storico-artistico dell’immobile in oggetto con conseguente applicabilità delle norme in tema di tutela come disciplinato da parte del d. lgs.vo 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
c) conseguente nullità dei contratti di Concessione derivante dal mancato adempimento delle formalità connesse agli articoli 53 e seguenti del medesimo decreto;
che a seguito della nota indicata – da considerarsi quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si instaurava, tra il Comune di Recanati e l’Associazione Centro Mondiale della Poesia, un carteggio teso, sostanzialmente, alla rivisitazione delle condizioni illo tempore stabilite in seno alle suddette Convenzioni e, in particolare, il Comune di Recanati, pur nel ribadire pieno appoggio e sostegno alle iniziative portate avanti da parte dell’Associazione, non poteva esimersi dallo stigmatizzare la violazione delle disposizioni legislative richiamate sollevando, conseguentemente, l’eccezione di nullità rispetto alle disposizioni contenute negli atti a suo tempo stipulati congiuntamente alla necessità di provvedere alla restituzione dei locali detenuti in comodato da parte dell’Associazione, salva la valutazione degli effetti economici da ciò derivanti;
che in particolare, l’Amministrazione Comunale intende ora transattivamente addivenire ad una nuova forma concessoria e convenzionale utilizzando l’autonomia contrattuale ex art. 1322 C.C., pervenendo ad una risoluzione consensuale con contestuale ridefinizione dei rapporti tra il Comune l’Associazione CENTRO MONDIALE della POESIA, nell’ottica complessiva di perseguire legittimamente e fattivamente l’interesse pubblico, dal momento che le Convenzioni rep, 2533/2004 risultano adottate in violazione di legge;
che tali finalità vanno perseguite nel pieno rispetto di una logica di una attività amministrativa comunale che persegua fattivamente i fini determinati dalla legge, nel contempo utilizzando i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell’agire del Comune di Recanati, nel contempo utilizzando anche il principio di matrice ordinamentale comunitaria di proporzionalità, inteso quale dovere, in capo all’Amministrazione procedente, di evitare, possibilmente, la compressione di situazioni giuridiche soggettive dei privati contestualmente perseguendo il primario interesse pubblico;
che, inoltre, è normativamente prevista, in luogo di atti di imperio, la possibilità per l’Amministrazione Pubblica, di stipulare accordi procedimentali di natura anche transattiva ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 che contemplino forme di compensazione tra le parti, tanto premesso, da far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra i Comparenti si conviene e si stipula quanto appresso indicato:
ART. 1
Il COMUNE di Recanati e l’Associazione CENTRO MONDIALE della POESIA, come rappresentati, risolvono consensualmente con il presente atto le Convenzioni rep. n. 2533 sottoscritte in data 04.02.2004, il cui contenuto, meglio descritto in premessa, deve intendersi qui per richiamato.
A seguito della presente transazione convenzionale ed ai sensi dell’articolo 1965 C.C. il COMUNE di Recanati, come rappresentato, dichiara altresì di obbligarsi a corrispondere all’ASSOCIAZIONE un contributo pari ad Euro 48.000,00 (diconsi Euro quarantottomila), entro il termine di mesi 1 decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, quale corrispettivo relativo alla gestione sino ad ora effettuata comunque da parte dell’ASSOCIAZIONE, come rendicontata precedentemente all’amministrazione comunale.
L’ASSOCIAZIONE, come sopra rappresentata, dichiara di accettare il contributo riconosciuto da parte del COMUNE per Euro 48.000,00, reimmettendo contestualmente con la sottoscrizione della presente convenzione transattiva, il COMUNE di Recanati nel possesso di tutti i locali di proprietà comunale, fermi restando i seguenti patti tra le parti:
uso comune dei locali facenti parte dell’edificio ex Monastero S. Stefano, meglio identificati nelle planimetrie 1 e 2 che, debitamente sottoscritte dalle parti in segno di approvazione, al presente atto si allegano sotto la lettera” B” presane visione ed omessane la lettura;
uso esclusivo in favore dell’ASSOCIAZIONE, dei locali facenti parte dell’edificio ex Monastero S. Stefano, meglio identificati nelle planimetrie 1 e 3 che, debitamente sottoscritte dalle parti in segno di approvazione, al presente atto di allega sotto la lettera ”B” presane visione ed omessane la lettura.
Le parti intendono per uso la detenzione qualificata del bene demaniale denominato Ex Monastero Santo Stefano in capo all’ASSOCIAZIONE
ART. 2
In conseguenza delle dichiarazioni contenute nel precedente articolo le parti si danno atto dell’estinzione dei reciproci rapporti derivanti dalle Convenzioni medesime dichiarando, altresì, di ritenersi interamente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere a tal titolo neppure per il futuro.
ART. 3
Il Comune di Recanati che, nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato parte CONCEDENTE, in esecuzione dell’art. 1 punti 1) e 2), promette di concedere in uso esclusivo ed in uso comune all’ASSOCIAZIONE CENTRO MONDIALE della POESIA che verrà di seguito denominata, per brevità, parte CONCESSIONARIA e che, come rappresentata, promette di accettare, i locali siti presso l’immobile denominato ex Monastero S. Stefano sito a Recanati, via S. Stefano identificati nelle planimetrie 1 – 2 - 3 che, debitamente sottoscritte dalle parti in segno di approvazione, al presente atto si allegano sotto la lettera “B” presane visione ed omessane la lettura.
ART. 4
La definitiva concessione in uso avrà la durata sino al 28.02.2034 e deve intendersi fin d’ora regolata dai seguenti patti e condizioni:
a) il COMUNE di Recanati garantisce all’ASSOCIAZIONE la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in uso comune, oltre che della porzione di terreno denominata giardino/orto e meglio riportata nel precedente articolo tre del presente atto mediante la messa a disposizione dei propri mezzi, servizi e risorse per un importo stimato massimo pari ad euro 30.000,00 (trentamilavirgolazerozero) annui; gli interventi eccedenti tale importo verranno dalle parti valutati secondo le esigenze e le risorse disponibili;
b) il COMUNE di RECANATI si obbliga, altresì, a sostenere le spese relative alla fornitura di acqua, di energia elettrica, di riscaldamento, nonché di quelle concernenti utenze in genere denominate, mediante intestazione diretta delle utenze entro un importo stimato annuo massimo pari ad euro 40.000,00 (quarantamilavirgolazerozero); le cifre eccedenti tale importo verranno dalle parti valutate secondo le esigenze e le risorse disponibili;
c) il COMUNE di RECANATI, infine, si obbliga a stipulare un Accordo quadro, volto ad individuare le iniziative ed i progetti, che meglio potranno essere concordemente definite, al fine di attuare un adeguato sostegno alle attività statutarie che verranno intraprese da parte dell’ASSOCIAZIONE, entro il limite massimo di euro 30.000,00 (trentamilavirgolazerozero) annui.
A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto:
che la durata di tali accordi (sub. a),b),c) del presente articolo) non potrà eccedere i nove anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo e che, decorso tale termine, le condizioni ed i patti tutti dovranno essere rimodulati;
che le obbligazioni tutte assunte dalla parte CONCEDENTE potranno essere adempiute oltre che direttamente e per proprio conto anche mediante affidamento a terzi.
ART. 5
In relazione all’obbligazione contenuta nel precedente articolo 4 lettera c) le parti espressamente pattuiscono che eventuali introiti derivanti dall’uso dell’immobile, ove vengano realizzati direttamente da parte dell’ASSOCIAZIONE, dovranno considerarsi proporzionalmente compensati con il contributo previsto e pari ad euro 30.000,00 (trentamilavirgolazero) annui .
ART. 6
Entro tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, il COMUNE di Recanati si obbliga inoltre, a sistemare i locali di cui all’allegata planimetria (Planimetria 2 dell’Allegato “B”), da destinare a foresteria e biblioteca/sala riunioni; tali locali verranno ricompresi nell’uso esclusivo a vantaggio dell’ASSOCIAZIONE. Nel periodo transitorio e, comunque sino alla ultimazione dei lavori da parte del COMUNE di Recanati, detti locali non saranno in uso dell’ASSOCIAZIONE; l’importo stimato dell’intervento a carico del Comune di Recanati è pari ad Euro 100.000,00.
ART. 7
L’efficacia del presente accordo è immediatamente vincolante per le parti, fatte salve le componenti relative alla nuova concessione in uso e all’accordo quadro di competenza dell’organo esecutivo, per le quali l’efficacia è meramente obbligatoria e preliminare tra le parti.
L’atto definitivo di concessione in uso dei locali e delle strutture indicate deve intendersi, infatti, subordinato alla condizione sospensiva legale consistente nel rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Organo competente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 54,55,56 e 57-bis del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 8
Il presente accordo e gli impegni vanno rivalutati qualora, per statuto o attività o altro, l’Associazione non risulterà di pubblico interesse.
ART. 9
Spese ed imposte del presente atto e delle dipendenti formalità cedono come per legge.
.... (omissis) ....