Ieri sera conferenza stampa di presentazione delle Legge di Iniziativa Popolare per l’Abolizione dei Vitalizi ei consiglieri regionali, promossa a Recanati dal Coordinamento Regionale e dagli iscirtti di Recanati al Movimento 5 Stelle.

Ecco a seguire l’intera lista dei vitalizi mensili dei nostri ex consiglieri/assessori regionali:

5.091,85 euro al mese: Alfio Bassotti, Rodolfo Giampaoli, Emidio Massi, Lidio Rocchi, Patrizio Venarucci; 4.849,39: Elio Capodaglio, Lorenzo Marconi, Giacomo Mombello, Franco Paoletti, Gaetano Recchi, Dino Tiberi; 4.364,45: Malgari Amadei, Carlo Latini, Carmela Mattei; 4.116,74: Giulio Silenzi; 4.041,16: Roberto Giannotti; 3.637,04: Alberto Astolfi, Alessandra Broccolo Elmo Del Bianco, Mario Fabbri, Gianfranco Formica, Silvio Mantovani, Francesco Marozzi, Giuseppe Mascioni, Luigi Natali, Paolo Polenta, Giuseppe Righetti, Marinella Topi, Luigina Zazio: 3.436,27: Pietro Diletti; 3.394,57: Giancarlo Scriboni; 3.232,93: Ferdinando Avenali, Vito D’Ambrosio, Pietro D’Angelo, Gilberto Gasperi, Fabrizio Grandinetti, Augusto Melappioni, Luigi Minardi, Marcello Secchiaroli; 3.152,10: Adriano Ciaffi; 3.076,94: Giuseppe Marucci; 3.055,11 Valeria ved. Tombolini Bartola; 2.909,63: Stelvio Antonini, Fulvia ved. Messi Cirilli, Lina ved. Manieri Enei, Marcella Tarini, Tilde ved. Grifantini Zancocchia; 2.765,61: Dante Bartolomei, Emilio Berionni, Gianluigi Mazzufferi, Galliano Micucci, Aldo Tesei, Gino Troli, Gino Vallesi, Giuseppe Villa; 2.618,67: Maria ved. Ricci Bordoni; 2.505,51 Cataldo Modesti; 2.473,18: Ivana ved. Diotallevi Bartolini; 2.424,69: Devio Angelani, Luana Angeloni, Guido Bianchini, Massimo Brutti, Giovanni Calzetti, Nazzareno Cappelli, Giuseppe Cerquetti, Franco Costanzi, Luigi Cristini, Giorgio De Sabbata, Carlo Alberto Del Mastro, Vincenzo Fatica, Giorgio Girelli, Franco Latini, Giancarlo Loccarini, Luigi Micci, Massimo Paci, Azzolino Pazzaglia, Luigi Romanucci, Vito Rosaspina, Enzo Sabbatini, Massimo Todisco, Walter Tulli, Mario Zaccagnini; 2.182,22: Giuseppa ved. Clementoni Bisbocci, Maria ved. Tambroni Dionisi, Laura Catia ved. Nuciari Germani, Adele ved. Paolucci Peroni, Maddalena ved. Bastianelli Piccirilli, L. Antonia ved. D‘Angelo Rossi, Anna ved. Iacucci Sistoni; 2.051,29: Ferdinando Foschi; 2.036,74: Nazzarena ved. Nepi Bocci; 2.020,57: Giulio Agostini, Ninel Donini, Katia Mammoli, Massimo Pacetti, Ermanno Pupo, Oriano Tiberi; 1.943,63: Mauro Magagnini, Massimo Pandolfi; 1.891,26: Luisa ved. Tonnini Ciceroni; 1.843,73: Fabio Giuseppe Benni, Umberto Bernardini, Roberto Boltri, Gianfranco Borghesi, Renata Brancadori, Rodolfo Dini, Ilario Favaretto, Giuliano Lucarini; 1.818,52: Ida ved. De Minicis Pallotta; 1.745,78: Giuliana ved. Stefanini Gamba; 1.454,82: Egle ved. Sichirollo Abruzzini, Maria Belli, Nadia ved. Serrini Bettarelli, Giuliana ved. Palmini Bonifazi, Gabriella ved. Volpini Cavazzoni, Anna Maria ved. Valori Cicconi, Tomassina ved. Corvatta Frogioni, Giulietta ved. Benvenga Laureti, Cesarina ved. Ianni Matacotta, Silvana ved. Marchegiani Panico, Marcella ved. Ramazzotti Piermarini, Maria ved. Cavatassi Santiloni, Rossana ved. Forte Sciarra, Diana ved. Marchetti Tondi; 1.010,29: Patrizia ved. Di Odoardo Catalucci; 727,40: Lidia ved. Mascino Chiodoni; 545,56: Alberto figlio Iacucci Cecchetelli, Maria Elena figlia Iacucci Cecchetelli.

Questo il testo della proposta di legge:

ART. 1

(trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai consiglieri regionali della Regione Marche spetta a decorrere dalla data di proclamazione il seguente trattamento indennitario:

indennità di carica;

indennità di funzione;

indennità di missione.

ART. 2

(indennità di carica)

L’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 50 per cento dell’indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell’art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.

In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.

ART. 3

(Diritto all’indennità di carica)

Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.

Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente - fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.

ART. 4

(Indennità di funzione)

Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 20 per cento;

al Vicepresidente della Giunta regionale indennità di funzione pari al 15 per cento;

componenti della Giunta regionale e vicepresidenti del consiglio regionale, indennità di funzione pari: al 12 per cento;

Segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 10 per cento;

Presidenti delle commissioni consiliari, indennità di funzione pari al 10 per cento;

Vicepresidenti delle Commissioni consiliari indennità di funzione pari al 5 per cento.

Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

ART. 5

(indennità di missione)

Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma dello Statuto Regionale, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato è corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese costituito:

da un rimborso forfetario mensile corrisposto per dodici mensilità annuali, pari al 10 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;

da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede dell'Assemblea legislativa, costituito da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.

Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione.

Al consigliere è applicata, entro i limiti di quanto percepito per rimborsi spese e missioni, una decurtazione del 10 per cento per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1).

La disposizione di cui al comma 3 non è operata:

quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale.;

quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente / relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione.

ART. 6

(Assicurazione infortuni)

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.

L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse al loro esercizio e per ogni altra causa.

Il contratto di assicurazione deve assicurare la copertura dei seguenti rischi:

a) morte;
b) invalidità permanente;
c) invalidità temporanea.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3.

Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: 60 per cento a carico del Consigliere regionale, 40 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.


ART. 7

(Impedimento del mandato)

Ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari tali da impedire l'effettivo esercizio del mandato, il trattamento indennitario previsto dall'articolo 1 è ridotto per l'intero periodo d'impedimento nella seguente misura:


a) 70 per cento dell'indennità di carica;
b) 100 per cento dell’indennità di funzione;
c) 100 per cento dell’indennità di missione.

In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai Consiglieri regionali è corrisposta la differenza - riferita al periodo di impedimento - tra la somma già erogata e l'ammontare complessivo loro spettante.

ART. 8

(trattenute sull’indennità di carica)

Sull’indennità di carica lorda di cui all’articolo 2) è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato di cui all’art. 9.



ART. 9

(indennità di fine mandato)

L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.

La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.

Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.

ART. 10

(collocamento in aspettativa)

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'art. 10.

ART. 11

(Opzione circa il trattamento economico)

I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 10 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della regione.

In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'art. 4, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla regione; le indennità di missione di cui all’art. 5; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di consigliere regionale.

L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

ART. 12

(norme finanziarie)

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante si fa fronte con gli stanziamenti dell’apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio Regionale.

ART. 13

(abrogazioni)

Sono abrogati:

La legge regionale nr. 23 del 13.03.1995;

L’art. 4 della legge regionale nr. 29 del 24.12.2004;

L’art. 26 della legge regionale nr. 18 del 23.07.1973;

L’art. 9 e 10 della legge regionale nr. 25 del 29.07.2008.